1. Prima del ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita e in ogni fase della loro applicazione il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata e in forma scritta i soggetti di cui all'articolo 1 sui metodi e sui possibili effetti sanitari collaterali conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle loro probabilità di successo e sui rischi ad esse connessi, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.